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 venerdì, 29 agosto 2008 
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I.C.I. 2008
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L’ANNO 2008
ALIQUOTA - DETRAZIONI - PAGAMENTO – DICHIARAZIONE

  1. Chi è tenuto al pagamento
  2. Aliquote anno 2008
  3. Come si calcola l’Imposta
  4. Quando si paga
  5. Dove effettuare il pagamento
  6. Dichiarazione I.C.I.
  7. Esempi per il calcolo I.C.I.



  1. Chi è tenuto al pagamento
    Da quest’anno non è più dovuto il versamento ICI per le abitazioni principali e le sue pertinenze C2, C6, C7, limitatamente ad 1 unità per categoria catastale, nonché per le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in uso gratuito ed effettivamente utilizzate da parenti in linea retta di 1° grado o collaterale di 2° grado. Continuano a pagare l’ICI i contribuenti che hanno come abitazione principale una casa di lusso o una villa (categorie A1-A8) nonché i proprietari di altri immobili.


  2. Aliquote anno 2008
    Si confermano per l’anno 2008 le aliquote e la detrazione di € 104,00 già in vigore per l’anno 2007:
    A) 4 per mille:
    - per gli immobili appartenenti ed utilizzati, per lo svolgimento dell’attività, dalle nuove imprese femminili individuali o societarie con almeno il 50% della partecipazione di soci donne e nuove imprese giovanili individuali al di sotto dei 32 anni o societarie con almeno il 50% della partecipazione di soci di età al di sotto dei 32 anni, con inizio attività dal 2004 in poi;
    B) 4,5 PER MILLE (SOLO PER CATEGORIA CATASTALE A1-A8):
    - per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e sue pertinenze (C/2 – C/6 – C/7 limitatamente ad una unità per categoria) possedute a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, nella quale il contribuente ed i suoi familiari dimorano abitualmente e per quelle d’anziani o diversamente abili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non siano locate.
    - per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e sue pertinenze (C/2 – C/6 – C/7 limitatamente ad una unità per categoria) di proprietà dell’ ex coniuge non assegnatario della casa coniugale a patto che non possieda un’altra abitazione di proprietà o altri diritti reali su immobili situati nel Comune di Seregno. I proprietari interessati dovranno presentare o inviare per posta o via fax dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà entro il 31 dicembre del primo anno di riferimento pena l’applicazione di sanzioni amministrative, in caso di tardiva presentazione, da euro 51,00 ad euro 258,00 riducibili ad un quarto se entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento del dovuto fatto salvo il diritto al riconoscimento dei benefici. L’autocertificazione ha effetto per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati. In tal caso il soggetto interessato dovrà darne comunicazione scritta entro il 31.12 dell’anno in cui sono intervenute.
    - per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e sue pertinenze (C/2 – C/6 – C/7 limitatamente ad una unità per categoria) concesse in uso gratuito ed effettivamente utilizzate da parenti in linea retta di 1° grado o collaterale di 2° grado.
    I proprietari interessati dovranno presentare o inviare per posta o via fax dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà entro il 31 dicembre del primo anno di riferimento pena l’applicazione di sanzioni amministrative, in caso di tardiva presentazione, da euro 51,00 ad euro 258,00 riducibili ad un quarto se entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento del dovuto fatto salvo il diritto al riconoscimento dei benefici. L’autocertificazione ha effetto per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati. In tal caso il soggetto interessato dovrà darne comunicazione scritta entro il 31.12 dell’anno in cui sono intervenute.

    C) 4,5 PER MILLE: per le abitazioni e sue pertinenze (C/2 – C/6 – C/7 limitatamente ad una unità per categoria) date in affitto (“agevolato”) sulla base dell’Accordo Locale.
    I proprietari dovranno presentare l’apposito modulo di trasmissione in carta semplice disponibile on-line o presso l’ufficio tributi entro il 31 dicembre 2008, allegando una copia registrata del contratto di locazione con canone agevolato previsto dalla Legge 431/98.

    D) 6 per mille per gli altri immobili;


  3. Come si calcola l'imposta
    La base imponibile è così determinata:
    - per i fabbricati iscritti in catasto, moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5% per il coefficiente previsto e cioè:
      • 100 per i fabbricati rientranti nei gruppi catastali A (abitazioni), C (magazzini. depositi, ecc.);
      • 140 per i fabbricati rientranti nel gruppo catastale B (collegi, convitti);
      • 50 per i fabbricati inseriti nella categoria A10 (uffici e studi privati) e gruppo catastale D (destinazioni speciali quali alberghi, banche, teatri, ecc.)
      • 34 per i fabbricati delle categorie C1 (negozi);
    - per i fabbricati non iscritti al catasto posseduti da privati, la rendita si determina facendo riferimento alla rendita di immobili simili già iscritti.
    - per i terreni agricoli, la base imponibile si calcola moltiplicando il reddito dominicale iscritto in catasto rivalutato del 25% per il coefficiente 75.
    - per le aree fabbricabili ai fini dell’ICI, i valori 2008, sono:
      • microzona 1 305,85 Euro/m²di slp/s.c.
      • microzona 2 230,17 Euro/m²di slp/s.c.
    Per le aree in zona con destinazione produttiva (BP1, BP2, BP3, CRUI-D) è stato inserito il criterio della superficie coperta (s.c) al posto della superficie lorda di pavimentazione con moltiplicatore pari a 1,00 su s.c.

  4. Quando si paga
    Il pagamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno 2008 può essere effettuato in due rate:
    - la prima, entro il 16 giugno 2008, pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base della aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.
    - la seconda, entro il 16 dicembre 2008, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno in corso, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
    Il pagamento dell’imposta dovuta complessivamente per l’intero anno può essere effettuato in un’unica soluzione entro la scadenza dell’acconto 16/06/2008. L’importo totale da pagare deve essere arrotondato all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
    Il pagamento non è dovuto se l’importo per l’intero anno d’imposta è inferiore a € 10,00.
    I versamenti ICI dovranno essere effettuati direttamente sul conto corrente postale n. 59872507 intestato a “COMUNE di SEREGNO – SERVIZIO TESORERIA – ICI”

  5. Dove effettuare il pagamento

    - presso tutti gli uffici postali mediante gli appositi bollettini (commissione bancoposta € 1,00);
    - presso le banche convenzionate (salvo variazioni):
      • Banca Antoniana Popolare Veneta - Via Giovanni XXIII n. 3 Seregno (commissione di € 1,25 per i non correntisti e € 0,75 per i correntisti;
      • Banca Popolare di Milano – Via Montello 1, Via Santa Valeria 118 Seregno (commissione di € 1,00);
      • Banca Popolare di Lodi – P.le Madonnina, 16 Seregno (commissione di € 1,00 per i non correntisti e € 0,70 per i correntisti);
      • Credito Bergamasco - Via Raffaello Sanzio, 27 Seregno (commissione di € 1,00);
      • Banca Intesa – P.zza Risorgimento, 16 – Via Raffaello Sanzio 11/13 Seregno (commissione di € 2,00);
      • Banca Popolare di Sondrio – Via Formenti 1 ang. Via Trabattoni Seregno (commissione di € 1,00 per i non correntisti e € 0,50 per i correntisti);
    - presso tutti gli altri sportelli bancari con oneri definiti dagli istituti di credito;
    - gratuitamente presso l’ufficio tributi, negli orari di apertura previsti, tramite sistema bancomat-POS;
    - gratuitamente utilizzando il modello F24 o F24 on-line. E’ possibile scaricare il modulo e le informazioni per la compilazione dal sito dell’agenzia delle entrate http://www.agenziaentrate.it;
    - Con I.C.I. web è possibile il pagamento on-line. E’ necessario possedere una carta di credito Visa o Mastercard ed un indirizzo di posta elettronica.

  6. Dichiarazione I.C.I.
    Dal 2008 non è più dovuta la presentazione della dichiarazione ICI. L’esonero della dichiarazione non comprende:
    - gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell’imposta (denuncia di fabbricati inagibili o inabitabili e delle variazioni nella destinazione di unità ad abitazione principale);
    - le variazioni, rilevanti ai fini ICI, che dipendono da atti non soggetti a pubblicità immobiliare, nei casi in cui i dati non siano ricavabili dal modello unico informatico utilizzato per la registrazione, trascrizione e voltura degli atti e comunque, in tutti i casi in cui non sia individuabile la soggettività passiva del contribuente (passaggio da terreno agricolo ad area fabbricabile e viceversa, valore delle aree fabbricabili, contratti di leasing, incremento valore immobili a scrittura contabile, ecc.).
    La dichiarazione va presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

    Per informazioni rivolgersi al Servizio Tributi in Via Umberto I, 78 tel. 0362/263322-306-351-264-260-201 (indirizzo e-mail: info.tributi@seregno.info).

  7. Esempi per il calcolo I.C.I.
    file PDF Scarica il file con gli esempi di calcolo (28Kb)




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